STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
ASSOCIAZIONE FAMIGLIE PERSONE DOWN (A.F.P.D. )- Palermo
Articolo 1 - (Costituzione Sede e Durata)
E' costituita l'"Associazione Famiglie Persone Down“ (A.F.P.D.)
L'Associazione, ai sensi della legge 11/8/1991 n. 266 e della legge regionale 7/6/1994 n. 22, possiede le caratteristiche e le finalità di un «Organismo di volontariato», ha esclusivamente fini di solidarietà e non ha scopo di lucro, neanche indiretto. Gli aderenti devono prestare la loro attività in modo personale, spontaneo e gratuito e l’attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
L'associazione ha sede in PALERMO e al domicilio fissato nell'atto costitutivo o successivamente dove stabilito dall'assemblea ordinaria.
L'associazione svolge la propria attività prevalentemente nell'ambito della regione siciliana e potrà istituire proprie succursali e rappresentanze nell'ambito della regione o anche altrove.
La durata dell'Associazione è illimitata.
La natura dell’Associazione e’ apolitica e apartitica.
Articolo 2 - (Scopo sociale e finalità)
L'Associazione, che opera nel rispetto della legge 383 del 7 dicembre 2000, ha lo scopo, senza fini di lucro, anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale, di operare a favore delle persone down e delle loro famiglie, di riunire e coadiuvare le famiglie delle persone Down e di contribuire allo studio della Sindrome di Down, ad una aggiornata informazione sulla stessa, all'ottimale inserimento scolastico e sociale a tutti i livelli delle persone Down.
A tale scopo l'Associazione si propone, tra l'altro, sia per le famiglie degli associati sia per i terzi, in genere, di:
a) intervenire al più presto possibile presso genitori delle persone con Sindrome Down per consigliarli, alleviare l'onere psicologico e favorire il processo di accettazione dei loro figli;
b) promuovere gli incontri dei genitori per scambiare idee ed esperienze e coordinarne l'attività;
c) promuovere l’aspetto formativo e la realizzazione di una sfera di autonomia personale e sociale dei soggetti con sindrome di Down anche mediante l'organizzazione di corsi di formazione per operatori, persone down e genitori di persone down e l’attivazione di laboratori di danza, teatro, informatica, pittura, e di quanto altro possa concorrere alla realizzazione dello scopo .
d) promuovere ricerche, anche attraverso l'istituzione di borse di studio, per il reperimento di ulteriori e migliori informazioni per la messa a punto del programma più idoneo per lo sviluppo delle potenzialità neurologiche, mentali ed espressive delle persone Down.
e) facilitare l'indispensabile e proficuo inserimento e integrazione delle persone con Sindrome Down nelle scuole primarie, secondarie e di ogni altro grado, nei modi e nelle forme più adatte al conseguimento degli scopi di cui al punto C), ma senza trascurare lo studio di forme e metodologie di formazione complementari o alternative, che possano rivelarsi più rispondenti per il conseguimento degli scopi citati;
f) promuovere ed organizzare ogni attività atta a favorire l'inserimento di tutti i soggetti con Sindrome Down nella società e nel mondo del lavoro nel rispetto dei diritti dell'uomo tutelati dalla Costituzione;
g) promuovere e collaborare all’istituzione di case famiglia.
h) creare una rete di consulenti, formata da medici, operatori sanitari e sociali, interessati ai problemi della Sindrome Down, come atto preliminare, per conseguire una migliore assistenza medica generale e favorire la formazione e l'aggiornamento di operatori sanitari e sociali;
i) diffondere la conoscenza degli strumenti operativi, legislativi e previdenziali di cui possono usufruire tutti coloro che sono affetti da Sindrome Down, ed adoperarsi per l'applicazione delle leggi esistenti e per crearne di nuove e più rispondenti alle effettive esigenze delle persone con sindrome di Down e delle loro famiglie;
l) tenere i contatti con tutte le Associazioni che si occupano dei problemi di persone diversamente abili, per coordinare con essi le attività di rivendicazione e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica e per scambiare con esse le informazioni utili relative alle attività svolte nelle singole Associazioni;
m) patrocinare, promuovere e curare qualsiasi iniziativa od attività che sia ritenuta dal Consiglio di Amministrazione e dall’Assemblea dei Soci opportuna per reperire i mezzi occorrenti o comunque per perseguire lo scopo anzidetto.
Tutte le attività sono finalizzate a migliorare la qualità di vita, materiale, spirituale e
psicologica di queste persone e ciò all’insegna di principi etici, di solidarietà e di
sussidiarietà.
Articolo 3 - (Mezzi e metodologie)
L’Associazione, che persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale intende raggiungere lo scopo sociale grazie ai seguenti obiettivi e metodologie:
Obiettivi:
-Realizzazione di iniziative per la promozione all'attività lavorativa e all'integrazione sociale.
Metodologie:
* centri di ascolto a livello territoriale, centri di socializzazione, supporto a gruppi di auto-aiuto e qualsiasi altro mezzo di assistenza e di promozione della persona, proposti e curati direttamente dall'Associazione o da singoli suoi membri, in conformità alle leggi vigenti;
* iniziative per il sostegno ai nuclei familiari mediante la promozione ed il rispetto dei diritti della famiglia, l'educazione al dialogo e alla valorizzazione della libertà e della piena realizzazione umana e sociale di ogni singolo componente;
* esperienze di vita comunitaria per gruppi di famiglie aperte a nuove forme di accoglienza e di promozione umana e sociale della persona Down.
* collaborazione alla redazione di progetti , promossi da Enti pubblici, che non abbiano carattere sostitutivo di quelli di competenza degli stessi Enti pubblici, nel rispetto delle finalità dell'Associazione medesima e della normativa vigente in materia;
* collaborazione e conduzione di progetti promossi da Enti privati, nel rispetto delle finalità dell'Associazione medesima;
* esperienze dirette e collaborazioni con altre Associazioni per l'affidamento di minori con sindrome di Down ;
* effettuazione di studi e ricerche tendenti a favorire ogni iniziativa necessaria per il conseguimento degli scopi sociali;
* diffusione e sostegno, in tutti i settori sociali ed in ogni istituto civile e politico, delle iniziative per la difesa dei diritti umani fondamentali adottate in Italia ed all'estero da associazioni od Enti pubblici o privati;
Articolo 4 - (Collaborazioni e Convenzioni)
Gli obiettivi indicati all'articolo 3 del presente Statuto potranno essere perseguiti anche attraverso accordi e convenzioni con Enti e istituzioni pubbliche e private, con la Regione, con Enti Morali ed altre associazioni compatibili col volontariato e ciò nel rispetto della normativa vigente e nei limiti indicati dell'art. 10 della Legge
Regionale 22/1994.
Articolo 5 - (Servizio Civile)
Ai fini dello svolgimento delle attività di cui al precedente articolo 3, l'Associazione prevede, in conformità alle leggi in materia, l'inserimento di volontari in servizio civile mediante convenzione diretta con i competenti organi dello Stato o indiretta attraverso Enti convenzionati con i medesimi.
Articolo 6 - (Dipendenti e collaboratori autonomi)
L’associazione può assumere, nei limiti previsti dall’art.3 della L.266/91, lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni occasionali o di lavoro autonomo, di esperti o consulenti, esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento e occorrenti a qualificare o specializzare l’attività da essa svolta.
I rapporti tra l’associazione ed i lavoratori dipendenti sono disciplinati dalla legge;i rapporti di collaborazione tra l’associazione ed i lavoratori autonomi sono disciplinati dalla legge e dalla convenzione che verrà stipulata tra l’associazione con ognuno di essi. I dipendenti ed i lavoratori autonomi sono, ai sensi di legge, assicurati contro l’infortunio e la responsabilità civile presso i terzi.
Articolo 7 -(Risorse economiche e patrimonio)
Le risorse economiche dell'Associazione sono tratte da:
a) -contributi degli aderenti ;
b) -contributi di privati;
c) -contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
d) -contributi di organismi internazionali;
e) -donazioni e lasciti testamentari;
f) -rimborsi derivanti da convenzioni;
g) -entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:
Dai beni mobili ed immobili in possesso dell'Associazione.
L'Associazione non potrà ricevere contributi da partiti politici.
L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle menzionate nel presente statuto ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
L'Associazione non può distribuire neppure in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Associazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
L'Associazione impiegherà gli utili o gli avanzi di gestione esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.
Articolo 8 - (I soci aderenti)
L'Associazione è costituita dai soci che prestano gratuitamente e personalmente la loro opera.
Possono aderire all'Associazione tutti i cittadini che, nell'ottica di un impegno di volontariato personale, spontaneo, gratuito e costante, ne condividono gli scopi sociali, le finalità e i programmi, ne accettano lo Statuto e intendono prestare le proprie risorse personali e/o professionali e/o finanziarie per esclusivi fini di solidarietà. La qualità di Socio è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o autonomo tra chi aderisce e l’Associazione.
Articolo 9 - (Doveri e Diritti dei soci)
I soci si obbligano a:
a) corrispondere le quote associative deliberate annualmente dall’Assemblea.
b) osservare lo Statuto, nonché le deliberazioni e gli orientamenti che saranno adottati dai competenti organi.
c) contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all’attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall’Assemblea dei Soci e dal Consiglio Direttivo.
d) Partecipare personalmente agli incontri sociali stabiliti.
I Soci hanno diritto di:
a) esercitare il diritto elettorale attivo e passivo per tutte le cariche sociali;
b) partecipare alla gestione dell’associazione secondo le modalità stabilite dal presente statuto e dalle deliberazioni dell’Assemblea e comunicando per tempo le eventuali ragioni che ne impediscano la partecipazione;
c) prendere parte a tutte le manifestazioni e le attività organizzate dall’Associazione;
d) prendere visione della contabilità, dei registri, dei verbali delle Assemblee e del
Consiglio Direttivo facendone richiesta scritta anche non motivata.
Articolo 10 - (Ammissione dei soci)
La richiesta di ammissione a socio deve essere presentata a mezzo di apposita domanda, all'uopo predisposta dal Consiglio Direttivo. In detta domanda dovrà essere precisato che:
a) si è presa visione dello Statuto sociale e che il richiedente si impegna ad osservare lo stesso;
b) dovranno inoltre risultare sinteticamente le motivazioni della richiesta di iscrizione. Il Consiglio Direttivo decide sulla domanda di ammissione a socio valutando che ogni richiesta di adesione avvenga per spirito di solidarietà disinteressata e in piena adesione al presente Statuto.
Non è consentita l'adesione temporanea.
Articolo 11 - (Perdita della qualità di socio)
La qualità di socio si perde:
a) per dimissioni, quando ne sia data comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
il recesso avrà decorrenza dall'accoglimento delle dimissioni da parte del Consiglio
Direttivo;
b) per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo, previa contestazione scritta
dei fatti al socio e previa audizione dello stesso, qualora richiesta dal socio medesimo:
b1 -nel caso in cui il socio abbia posto in essere, senza giustificato motivo, un comportamento contrario alle norme statutarie o alle deliberazioni regolarmenteadottate dagli organi sociali.
b2 -nel caso in cui il socio abbia intrapreso iniziative o compiuto atti pregiudizievoli per i fini e le attività esercitate dall'Associazione;
c) per morte, incapacità, interdizione o inabilitazione, condanna penale o procedimenti penali incompatibili con la permanenza nell'Associazione;
d) per il mancato corresponsione della quota sociale da più di un anno e delle altre quote associative deliberate dall’Assemblea (vedi art 9a) da più di sei mesi..
Il socio escluso per i motivi di cui al superiore punto b) può presentare ricorso all’Assemblea dei soci.
Articolo 12 - (Organi Sociali)
Gli organi sociali sono:
a) l'Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo (C.D.);
c) il Presidente;
Tutte le cariche sociali sono ricoperte da soci e sono a titolo gratuito, salvo il diritto al rimborso delle spese vive effettuate e documentate e preventivamente autorizzate dal C.D o dall’Assemblea dei soci.
Articolo 13 - (Composizione dell'Assemblea)
L'Assemblea è composta da tutti i soci in regola con il versamento delle quote sociali e di quant’altro stabilito dall’Assemblea. Possono partecipare all'Assemblea anche eventuali esperti di cui l'Associazione si avvale, ma con la sola facoltà di parola. La partecipazione all'assemblea è personale e non sono ammesse deleghe.
Articolo 14 - (Assemblea ordinaria)
L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo. Si riunisce, inoltre, ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno, oppure su richiesta motivata di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto. La convocazione viene fatta dal Presidente o da chi ne fa le veci, mediante avviso ,affisso presso la sede dell’associazione o con e-mail o con lettera raccomandata, anche a mano, da inviarsi o consegnarsi almeno dieci giorni prima della data dell'assemblea; l'avviso di convocazione deve indicare la data, l'ora, il luogo della riunione, sia in prima che seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno dei lavori. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti anche con alzata di mano e con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto al voto. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti aventi diritto al voto.
Lo statuto prevede maggioranze più qualificate per le deliberazioni su particolari argomenti.
Articolo 15 -(Assemblea Straordinaria)
È considerata straordinaria l'Assemblea convocata per le modifiche allo statuto sociale, per il trasferimento della sede sociale in altro comune e per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sociale. L'Assemblea straordinaria viene considerata validamente costituita e delibera con la presenza dei tre quarti degli associati aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
Articolo 16 (Prerogative dell'Assemblea)
L'Assemblea dei Soci ha tutte le prerogative e le attribuzioni che ad essa sono demandate dallo statuto sociale e dalla legge. Essa:
a) elegge tra i soci il Consiglio Direttivo;
b) approva il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo dell’esercizio precedente, predisposti dal Consiglio Direttivo;
c) fissa gli indirizzi dell’attività e dell’organizzazione dell’Associazione e le conseguenti linee programmatiche;
d) stabilisce l’importo delle quote associative ed i termini entro cui effettuare i
versamenti;
e) delibera sull’eventuale emanazione di regolamenti interni e sugli argomenti attinenti alla gestione dell’Associazione sottoposti al suo esame dai consiglieri;
f) delibera l'eventuale istituzione dei revisori ai sensi del successivo art. 20 determinandone i compiti;
g) delibera sulle modifiche dello Statuto proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci;
h) delibera sulla esclusione dei soci e sui ricorsi dei Soci contro i provvedimenti di sospensione o decadenza adottati dal Consiglio Direttivo
i) delibera, con la maggioranza di due terzi dei Soci presenti o rappresentati,
sulla decadenza di un componente del Consiglio Direttivo.
Delibera lo scioglimento dell’Associazione con le maggioranze di cui all’art. 15.
Articolo 17 - (Consiglio Direttivo)
Il Consiglio Direttivo è composto da 3 (tre) a 07(sette) soci eletti dall'Assemblea. Possono essere invitati a partecipare al Consiglio Direttivo, con il solo diritto di parola, eventuali esperti di cui l'associazione si avvale.
In caso di dimissioni, decesso, impedimento o perdita della qualità di socio di un membro , il consiglio potrà cooptare un membro in sostituzione con preferenza tra i consiglieri non eletti (partendo dal primo) nella votazione del consiglio in carica. Nel caso in cui venisse a mancare la maggioranza dei consiglieri dovrà essere convocata al più presto l'assemblea dei soci per il rinnovo dell'intero Consiglio.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi. Viene inoltre convocato dal Presidente tutte le volte che sia necessario, o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti; la convocazione contenente l'ordine del giorno, va inviata o consegnata almeno cinque giorni prima della riunione.
È considerata comunque valida la riunione del Consiglio Direttivo quando siano presenti tutti i suoi componenti , compreso il Presidente, (e, se istituito, anche l'organo di controllo al completo) a condizione che nessuno dei presenti si opponga alla discussione dell'ordine del giorno.
Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento della carica.
Alle sedute del consiglio partecipano di diritto, quando istituiti, il Revisore Unico o il Collegio dei Revisori.
I membri del Consiglio Direttivo restano in carica per 3 (tre) anni e sono rieleggibili.
Articolo 18 - (Funzioni del Consiglio Direttivo)
Il Consiglio Direttivo:
a) ha tutte le facoltà per l'ordinaria e straordinaria amministrazione e per quant'altro gli compete per legge ed in virtù del presente Statuto, sulla base delle linee programmatiche e dei bilanci approvati dall'Assemblea dei soci;
b) predispone per ciascun anno le linee programmatiche dell'Associazione, anche in relazione ai bisogni del territorio ed alle mutate, di volta in volta, necessità dell'utenza ed anche in considerazione di quanto operato nel territorio da parte di altre strutture pubbliche o del privato sociale;
c) predispone la relazione sull'attività sociale svolta;
d) predispone il bilancio annuale preventivo e consuntivo;
e) delibera sull'ammissione o sospensione dei soci, a maggioranza dei due terzi secondo le modalità previste dallo Statuto;
f) amministra e cura le risorse ed il patrimonio dell'associazione;
g) accetta lasciti, donazioni ed eredità nei limiti e condizioni previste dalle leggi.
h) promuove tutte le iniziative necessarie per lo sviluppo ed il potenziamento dell'Associazione, ivi comprese tutte le iniziative di carattere culturale e sociale, il tutto in conformità alle linee programmatiche approvate dall'Assemblea;
i) elegge fra i propri componenti il Presidente;
l) propone l'ammontare della quota associativa;
m) delibera eventuali rapporti di collaborazione o di lavoro retribuiti, esclusivamente nei limiti necessari al regolare svolgimento delle attività previste dal presente Statuto oppure per qualificare o specializzare le attività medesime.
Articolo 19 - (Il Presidente)
Il Presidente rappresenta l'Associazione nei confronti dei terzi, ha la firma e la rappresentanza sociale e legale nell'ambito delle deleghe e del mandato conferitogli dallo statuto, dall'assemblea e dal Consiglio Direttivo.
Nessun compenso è dovuto al Presidente per l'attività svolta salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento della carica e preventivamente autorizzate dal C.d.A..
Il Presidente resta in carica tre anni ed è riconfermabile.
Articolo 20 (Revisore Unico o Collegio dei revisori)
L'assemblea, ricorrendone i presupposti di legge o le necessità operative, potrà deliberare l'istituzione di un Revisore Unico ovvero di un Collegio di Revisori composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti; i revisori restano in carica per tre anni.
Compito dei revisori è quello di accertare e verificare, durante l'operato dell'associazione, il rispetto delle leggi e dello statuto da parte di tutti coloro che ricoprono cariche sociali o abbiano ricevuto incarichi specifichi di rappresentanza.
Ai revisori è demandato anche l'incarico di controllare la regolare tenuta della contabilità sociale nel rispetto delle leggi in materia, sia per la forma che per la puntuale rispondenza delle scritture contabili agli effettivi accadimenti associativi. I revisori devono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.
I revisori partecipano alla formazione del bilancio annuale, e devono farne una relazione all'assemblea; accertano la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e titoli di proprietà sociale e procedono, in qualsiasi momento, ad atti d'ispezione e controllo.
Nessun compenso è dovuto ai revisori quando sono scelti tra i soci salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento della carica.
Articolo 21 - (Esercizio sociale)
L'esercizio sociale inizia il primo gennaio di ogni anno e si chiude il trentuno dicembre dello stesso anno, con la redazione del bilancio che verrà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei soci, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
Articolo 22 -(Devoluzione dei beni in caso di scioglimento)
In caso di scioglimento dell'Associazione per qualsiasi motivo, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo quanto deliberato dall'Assemblea dei Soci e salvo che la legge non prescriva altrimenti.
Articolo 23 (Regolamenti)
Eventuali regolamenti interni e di attuazione del presente Statuto e redatti dal Consiglio Direttivo e sottoposti all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei soci ad ognuno dei quali sarà comunicato per iscritto per piena conoscenza.
Articolo 24 - (Norme transitorie e riferimenti legislativi)
Nell'atto costitutivo i soci eleggeranno il primo Consiglio Direttivo e gli altri organi previsti dal presente statuto, determinandone anche le cariche, nonché fisseranno il domicilio dell'associazione scelto nel comune della sede sociale.
Le normative di riferimento sono la Legge 266/1991 e la legge Regione Siciliana 22/1994, e, per ratio giuridica, il Titolo II Capo II, articoli 16 e seguenti del Codice Civile nonché tutte le leggi di settore nazionali e regionali vigenti nel tempo che fanno riferimento al Volontariato e nel caso, alla Protezione Civile.
Ai sensi dell'art 10 punto 8) del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 l'associazione è anche considerata, di diritto, Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale e godrà dunque anche di tutti relativi diritti e benefici e potrà -volendo -indicarne l'acronimo accanto alla propria denominazione.